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Debiti tributari del defunto

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Maldarelli
    Avv. Domenico Maldarelli
  • 1 set 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Può quindi ribadirsi il principio di recente affermato da Cass. n. 15871/2020, secondo cui "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto

retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra í successibili".

 
 
 

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